Il Governo incentiva la cogenerazione
Di seguito la sintesi del decreto legislativo sulla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2006.
Il ministero per lo sviluppo economico ha predisposto uno schema di decreto legislativo che attua la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 con lo scopo di incentivare la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire la produzione combinata in un unico processo di energia elettrica ed energia termica.
Si tratta, in sostanza, di un sistema nel quale a partire da un combustibile (gas, olio combustibile, biomasse ecc..) si produce energia elettrica, e il calore derivante da tale processo, invece di essere sprecato come nella produzione tradizionale di elettricità, viene riutilizzato all’interno di processi industriali o per usi civili. Naturalmente può accadere anche l’opposto, ossia può essere prima prodotto calore per utilizzazioni ad alta temperatura, ed il calore residuo venire utilizzato per produrre energia elettrica. Il vantaggio della cogenerazione ad alto rendimento è quello di accorpare due fasi altrimenti distinte (da un lato la produzione di energia elettrica e, dall’altro, la produzione di calore in una caldaia tradizionale) accrescendo così il rendimento complessivo e assicurando un risparmio energetico. Tutto avviene in un solo processo nel quale l’energia contenuta nel combustibile viene maggiormente sfruttata e questo comporta, rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore, un risparmio in termini economici, energetici (riduzione di combustibile da utilizzare per produrre energia elettrica e termica) e di emissioni in atmosfera. Il decreto, che ora dovrà passare al vaglio delle commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
DEFINIZIONE DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
La direttiva Ue, che il decreto recepisce, stabilisce che fino al 2010 gli Stati membri possano fare riferimento a calcoli alternativi rispetto a quelli indicati nella direttiva stessa per definire la cogenerazione, purché i criteri e gli effetti in termini di risparmio energetico siano in linea con la direttiva. Ed è esattamente quello che il decreto dispone stabilendo che la cogenerazione ad alto rendimento è tale se rispetta i parametri fissati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (delibera 42/02) per la cogenerazione. Uno dei parametri indicati dall’Authority è l’indice di risparmio energetico (IRE). La cogenerazione in sostanza deve rispettare valori di Ire diversi in funzione, ad esempio, del fatto che l’impianto sia esistente o di nuova costruzione. Definire cosa è cogenerazione ad alto rendimento è essenziale per disciplinare i relativi meccanismi di sostegno.
RIORGANIZZAZIONE DEI CERTIFICATI BIANCHI
Lo schema di decreto conferma per la cogenerazione ad alto rendimento il regime di sostegno previsto dal decreto Bersani del ’99 (n.79) che prevedeva per la cogenerazione sia la priorità di dispacciamento, sia l’esenzione dall’obbligo (previsto per produttori e importatori di energia elettrica) di immettere in rete una certa percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili o di acquistare in proporzione certificati verdi sul mercato. Lo schema prevede, inoltre, una riorganizzazione dei criteri per l’assegnazione dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento tale da renderla più appetibile.
Tale riorganizzazione verrà attuata tramite l’emanazione di un decreto ministeriale, di concerto con il ministero dell’Ambiente. Attualmente uno dei sistemi allo studio per incentivare la cogenerazione ad alto rendimento potrebbe essere la maggiore durata dei certificati bianchi emessi a favore di chi produce in cogenerazione ad alto rendimento, consentendogli così di ottenere maggiori ricavi dalla vendita sul mercato dei certificati, tali da ammortizzare più velocemente le spese iniziali previste per la costruzione degli impianti di cogenerazione.
RITOCCHI ALLA LEGGE MARZANO:
Il decreto fa chiarezza sulle disposizioni della legge Marzano (23 agosto 2004 n.239) che aveva previsto per l’elettricità prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento il diritto all’assegnazione di certificati verdi. Una disposizione, questa, che ha sollevato alcune perplessità riconducibili soprattutto a due aspetti. Il primo attiene al fatto che la legge Marzano prevede l’assegnazione di certificati verdi non solo a chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili ma anche a chi la produce da combustibili fossili. Il secondo attiene agli effetti che questa misura comporta sul mercato dei certificati verdi: rilasciare per impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (che solitamente producono grosse quantità di elettricità) il diritto a certificati verdi che, invece, sono generalmente rilasciati per la produzione di impianti di piccola taglia, significa immetterne sul mercato una quantità tale da rendere instabile il meccanismo basato su un equilibrio tra domanda e offerta. Il decreto legislativo stabilisce che, fatti salvi i diritti acquisti, d’ora in avanti la cogenerazione applicata al teleriscaldamento avrà la stessa incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento e quindi non beneficerà dei certificati verdi ma dei certificati bianchi, oltre ai benefici già previsti quali la priorità di dispacciamento e l’esenzione dall’obbligo di immissione in rete di una percentuale di energia da fonti rinnovabili.
N.B: Per salvaguardare i diritti acquisiti il decreto delimita l’accesso ai certificati verdi agli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché entrino in esercizio al 31 dicembre 2008. Il mantenimento dei certificati verdi è poi subordinato all’ottenimento, entro due anni dall’entrata in esercizio dell’impianto, della certificazione EMAS (certificazione di qualità ambientale riconosciuta a livello europeo).
Per tutelare le fonti rinnovabili il provvedimento stabilisce inoltre che i soggetti che hanno l’obbligo di rifornirsi di certificati verdi (produttori o importatori di energia elettrica da fonti convenzionali) devono “coprire” almeno l’80% di tale obbligo tramite certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili. Il restante 20% può essere coperto da certificati verdi
provenienti da cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.
Breve spiegazione: Attualmente chi importa o produce energia elettrica da fonti non rinnovabili ha l’obbligo di immettere in rete una quota del totale di tale energia prodotta da fonte solare, eolica, biomasse ed altre, oppure da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. O, in alternativa può acquistare sul mercato certificati verdi per una equivalente quota. Il provvedimento che oggi ha avuto il primo via libera del Consiglio dei ministri stabilisce che almeno l’80% di questo obbligo deve essere coperto con certificati verdi da fonti rinnovabili pure (solare, eolica, biomasse, maree ecc…) e che la rimanente quota, pari al massimo al 20%, può essere coperta da certificati verdi provenienti dalla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, ma solo da impianti autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ed entranti in esercizio prima del 2008. […]
EFFETTI:
• risparmio energetico, conseguente al minor consumo di combustibile;
• riduzione dell’impatto ambientale, grazie alla riduzione delle emissioni di
gas ad effetto serra e alla sostituzione di modalità di produzione di calore
poco efficienti e più inquinanti;
• minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico,
conseguente alla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di
utenza.

15 Maggio 2007 alle 11:52
In Italia possibile acquistare ed installare impianti di cogenerazione nelle abitazioni private?
Se possibile, a chi occorre rivolgersi?
Grazie